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1) Dizion. 5° Ed. .
COGNO.
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COGNO.
Definiz: Sost. masc. Nome che davasi ad una Misura, o Quantità, di vino, corrispondente comunemente a dieci barili fiorentini, benchè secondo i tempi e i luoghi variasse.
Dal lat. congius, che pure era nome d'una Misura di capacità pei liquidi. –
Esempio: Vill. G. 6, 198: Che di vendemmia valse il cogno di comunale vino fiorini 6 d'oro.
Esempio: Vill. M. 1, 94: Il Comune... raddoppiò la gabella del vino alle porte; e dove pagava soldi 30 il cogno, lo recò in soldi sessanta.
Esempio: Pallad. Agric. 261: Io nel cogno di vino, ch'è XII orcia, cioè IV barili somaj, metto due once de' detti fiori.
Esempio: Abbac. P. Regol. 13: Se multiplichi le libre che vale il cogno per 3, e parti per 5, usciranne quanti denari tocca alla metadella.
Esempio: Stratt. Port. T. A. 86: Pagando del cogno alla gabella del vino il terzo del danaio, di quello modo che l'altro vino paga la metà.
Esempio: Giambull. B. Ciriff. Calv. 1, 500: Se pur l'aranno [la salmeria], fia con tal martoro, Ch'il baril costerà lor più d'un cogno.
Esempio: Varch. Stor. 2, 72: I quali [barili di vino] in capo all'anno moltiplicano ottocenquaranta migliaia, che fanno, a dieci barili per cogno, ottantaquattromila cogni.
Esempio: Not. Malm. 2, 619: Cogno. È una misura immaginaria di vino, che contiene dieci barili, la quale corrottamente si dice Conio.
Esempio: Aver. G. Lez. tosc. 3, 152: Il cogno de' Latini e la choa dei Greci.... non tenevano dieci barili, quanti ne tiene il nostro cogno.
Definiz: § I. In ischerzo trovasi detto anche d'altri liquidi. –
Esempio: Pulc. L. Frott. 134: Un cogno d'acqua grana, Di rafano e borrana.
Definiz: § II. Cogni, al plur., dicesi Quella quantità di vino chiaro, ordinariamente un fiasco per barile, che a proporzione di quello che si cava dai tini hanno obbligo i contadini mezzaiuoli di rilasciare sulla lor parte al padrone, in ricompensa specialmente del vino che stringono dalle vinacce. –
Esempio: Not. Malm. 1, 255: Alcuni contadini hanno l'obbligo, per riconoscimento e sgravio dell'uva mangiata, di dare i cogni al padrone, cioè alcune misure di vino.
Definiz: § III. E dicesi pure Quella convenuta quantità d'olio che il padrone riceve dal proprio contadino sulla sua parte, o dagli altri sulla massa, per l'uso che loro concede del frantoio.