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1) Dizion. 5° Ed. .
CONCORDATO.
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CONCORDATO.
Definiz: Sost. masc. Ciò che è stato concordato, Accordo fatto, Convenzione stabilita, fra due o più persone o parti, e anche Stati, a fine di aggiustare le loro differenze, di regolare le reciproche loro relazioni o simili. –
Esempio: Rucell. Or. Dial. 12, 3, 84: Si deviano [i servitori] dagli officj loro solamente qual volta non osservino i patti e le condizioni di quella servitù, che render debbono secondo la cura che loro s'appartiene, e secondo il concordato tra essi e il padrone.
Esempio: Rucell. L. Oraz. 34: E chi viva non conserva la memoria del concordato di Pisa,... con l'autorità di suo prudente parere stabilito e concluso?
Esempio: Maff. Stor. Diplom. 14: Nelle Legazioni estratte già da' suoi libri (di Polibio).... concordati si veggono de' Romani con gli Etoli ec.
Esempio: Ner. P. Prezz. Monet. 1: Terminerò con diverse riflessioni sopra le cause del corso che si dice abusivo, e altri accidenti che potrebbero impedire l'osservanza durevole di questo concordato (parla di un Regolamento da stabilirsi in materia di monete fra il Governo della Lombardia e il Governo di Torino).
Definiz: § I. In senso speciale, chiamasi Concordato quell'Atto col quale tra la S. Sede ed uno Stato si stabiliscono le relazioni tra la potestà ecclesiastica e la civile, o si regolano alcuni punti di materia ecclesiastica. –
Esempio: Pallav. Stor. Conc. 1, 209: Mostrando la Santità Sua d'aver così fermo in cuore di servar i concordati,... non potevan essi non infiammarsi tutti di vera pietà e d'amor filiale.
Esempio: Panciat. Scritt. var. 275: È uscito fuora anco un libretto.... dove è registrata la Pragmatica Sanzione... e tutti i concordati fatti con Roma in materia de i benefizj.
Esempio: Bott. Stor. Ital. 4, 138: Fu concluso il dì sedici settembre, in nome del Pontefice e del Presidente, un concordato, l'importar del quale fu quasi in tutto conforme al concordato di Francia.
Definiz: § II. Pure in senso particolare, e come Termine dei Legali, dicesi quell'Atto di transazione, che si fa col concorso del giudice, e in virtù del quale i creditori di un fallito si aggiustano con esso, concordando di ricevere, nei tempi e nei modi convenuti, in pagamento del loro credito, una quota proporzionata sul capitale che ha o che offre il fallito medesimo.